Scissione del Condominio
Lo scioglimento del condominio è possibile ex art. 61 disp. att. c.c quando un edificio od un gruppo di edifici, si possono dividere in maniera tale che ognuno abbia le caratteristiche di edificio autonomo.
Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell'articolo 1136 c.c o può essere disposto dall'autorità giudiziaria su domanda dei condomini che rappresentino un terso dei comproprietari di quell'edificio che chiede la separazione.
L'art. 61 disp. att. c.c. prevede e subordina lo scioglimento del condominio con costituzione di questo in condominio separato solo per quegli edifici che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi intendendo con questo che la costituzione di un condominio separato è possibile solo se la residua porzione di fabbricato mantenga una propria autonomia strutturale.
Viene escluso, quindi, che il risultato della separazione si concreti in una mera autonomia amministrativa.
Tuttavia, se la divisione non può effettuarsi senza modificare lo stato delle cose e si rendono necessarie opere o interventi per la sistemazione differente dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento può essere approvato solo dall'assemblea condominiale con la maggiornaza dei partecipanti al condominio ed i due terzi dal valore dell'edificio.
Questa diversa maggioranza si giustifica perchè lo scioglimento determina un aggravio per i condomini che devono affrontare delle spese per realizzare le opere che rendono possibile la divisione.
In questa ipotesi, la divisione, non può essere richiesta con ricorso all'autorità giudiziaria.