Ripetitore sul lastrico solare: maggioranza o unanimità?

Con sentenza 8435/2020 veniva specificata la disciplina applicabile al contratto con cui un condominio concede ad un terzo, a titolo oneroso, il godimento del lastrico solare di proprietà comune per installarvi un ripetitore di segnale.

La Suprema Corte conclude affermando che il progetto negoziale in esame può perseguirsi attraverso due strade:

a. ad effetti reali (contratto costitutivo del diritto di superficie) con necessità di approvazione dei condomini all'unanimità

b. ad effetti obbligatori (concessione ad edificandum) in questo caso, trattasi di contratto atipico ascrivibile alla disciplina della locazione per cui è sufficiente la maggioranza dei condomini, purchè l'accordo non abbia durata ultranovennale

In sostanza, se l'installazione del ripetitorederiva da una cessione ad effetti obbligatori, siamo in presenza di un contratto atipico di cessione ad edificare, assimilabile alla locazione e soggetto alla relativa disciplina.

Occorre, quindi, verificare caso per caso, l'oggetto della cessione, se trattasi della cessione di un diritto reale di superficie o la mera facoltà di installazione dell'impianto.

Se trattasi ci cessione di un diritto reale di superficie occorre l'unanimità dei condomini, diversamente, è sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1108 comma primo