Ordine del Giorno

E’ quindi necessario che l’ordine del giorno elenchi specificatamente tutti gli argomenti che si dovranno trattare in sede assembleare così che ogni condomino sia in grado di comprendere esattamente l’importanza dell’argomento e valutare l’atteggiamento da assumere circa l’opportunità o meno di partecipare all’assemblea od al voto da esprimere unitamente ad eventuali osservazioni da porre o suggerimenti da condividere.
Anche se in maniera sommaria, quindi, gli argomenti da trattare vanno sempre indicati con chiarezza per permettere ai condomini ed ai soggetti interessati di essere messi in condizione di comprendere quale sia l’oggetto della discussione ed assumere le decisioni ritenute più idonee.
In caso contrario, dove gli argomenti dell’ordine del giorno non siano sufficientemente chiari e possano quindi trarre in inganno, la delibera è annullabile e deve essere impugnata nel termine di decadenza di trenta giorni di cui all'art. 1137, comma 2, c.c
L’eventuale genericità dell'informativa, però, non comporta l'invalidità della decisione qualora il condomino risulti sufficientemente informato sull'argomento da discutere (App. Napoli 27 maggio 2022 n. 2345).
In ogni caso è onere del condomino interessato, ove intenda avere a disposizione i dati specifici e la documentazione relativa alla materia su cui decidere, attivarsi per visionarla presso l'amministratore.
Si deve infatti considerare che la ratio dell'avviso è proprio quella di consentire ai condomini di soddisfare il diritto di informazione cui è sufficiente l'indicazione della materia su cui deve vertere la discussione e la votazione, non potendosi pretendere la disposizione di dati specifici e documentazione puntuale comunque conseguibile dall'amministratore con un minimo dispendio di energie (ed eventualmente di spese per le copie; in argomento, Cass. civ., sez. II, 15/10/2018, n. 25693).